Art.40
Dati aggregati
1. Gli intermediari finanziari indicati nell'articolo 11, comma 1, ((fatta eccezione per le lettere h) e i) )), e comma 2, lettera a), trasmettono alla UIF, con cadenza mensile, dati aggregati concernenti la propria operativita', al fine di consentire l'effettuazione di analisi mirate a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell'ambito di determinate zone territoriali.
2. La UIF individua le tipologie di dati da trasmettere e definisce le modalita' con cui tali dati sono aggregati e trasmessi. La UIF verifica il rispetto dell'obbligo di cui al presente articolo anche mediante accesso diretto all'archivio unico informatico.