Art.62
Giudizio abbreviato
1. Per il giudizio abbreviato si osservano le disposizioni del
titolo I del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le
disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8.
3. La riduzione di cui all'articolo 442, comma 2, del codice di
procedura penale e' operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.
4. In ogni caso, il giudizio abbreviato non e' ammesso quando per
l'illecito amministrativo e' prevista l'applicazione di una sanzione interdittiva in via definitiva.