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documento aggiornato il 20/09/2013
CAPO II SANZIONI AMMINISTRATIVE
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Art.58 Violazioni del Titolo III 1. Fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, ((1-bis)) 5, 6 e 7, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito. ((2. La violazione della prescrizione di cui all'articolo 49, comma 12, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 30 al 40 per cento del saldo del libretto al portatore.)) ((3. La violazione della prescrizione contenuta nell'articolo 49, commi 13 e 14, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 30 al 40 per cento del saldo del libretto al portatore.)) 4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 141, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 19 SETTEMBRE 2012, N. 169)). 5. La violazione del divieto di cui all'articolo 50, comma 1, e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo. 6. La violazione del divieto di cui all'articolo 50, comma 2, e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento del saldo. 7. La violazione dell'obbligo di cui all'articolo 51, comma 1, del presente decreto e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 per cento al 30 per cento dell'importo dell'operazione, del saldo del libretto ovvero del conto. ((7-bis. Per le violazioni previste dai commi 1, 1-bis, 2, 3, 5, 6 e 7, la sanzione amministrativa pecuniaria non puo' comunque essere inferiore nel minimo all'importo di tremila euro. Per le violazioni di cui al comma 1 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro la sanzione minima e' aumentata di cinque volte. Per le violazioni di cui ai commi 2 e 3 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro le sanzioni minima e massima sono aumentate del cinquanta per cento. Per le violazioni di cui al comma 3 che riguardano libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000 euro la sanzione e' pari al saldo del libretto stesso.)) (7) (11) AGGIORNAMENTO (7) Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto (con l'art. 20, comma 2-bis) che "E' esclusa l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del medesimo decreto, commesse nel periodo dal 31 maggio 2010 al 15 giugno 2010 e riferite alle limitazioni di importo introdotte dal comma 1 del presente articolo". AGGIORNAMENTO (11) Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l'art. 2, comma 4-bis) che "E' esclusa l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per le violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13 del medesimo decreto, commesse nel periodo dal 13 agosto al 31 agosto 2011 e riferite alle limitazioni di importo introdotte dal comma 4. A decorrere dal 1º settembre 2011 le sanzioni di cui al citato articolo 58 sono applicate attraverso gli uffici territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze."
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