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Italiano

apri versione stampabile documento aggiornato il 20/09/2013

SEZIONE V SORVEGLIANZA SANITARIA

 

Art.40
Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale
1. Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di
riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
trasmettono le informazioni di cui al comma 1, aggregate dalle aziende sanitarie locali, all'ISPESL.
((2-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con decreto del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, secondo criteri di semplicita' e certezza, i contenuti degli Allegati 3A e 3B e le modalita' di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1. Gli obblighi di redazione e trasmissione relativi alle informazioni di cui al comma 1 decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo.))

 
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