::: PORTALECONSULENZE.IT :::

RICERCA NEI NOSTRI DATABASE

RICERCA AVANZATA

Categoria
primo termine
secondo termine
terzo termine
 
LA CONSULENZA PER TE

LEGGE SULLA PRIVACY
(D.LGS. 196/03)

  • CONSULENZA: COME OPERIAMO
  • DURP - DPS
  • DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT
  • RESPONSABILE PRIVACY
  • DATA PROTECTION OFFICER

LEGGE ANTI USURA
(l.108/96)

  • CONSULENZA: COME OPERIAMO

LEGGE ANTI RICICLAGGIO
(d.lgs.231/07)

  • CONSULENZA: COME OPERIAMO

LEGGE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
(d.lgs.81/08)

  • CONSULENZA: COME OPERIAMO

RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA ENTI
(d.lgs.231/01)

  • CONSULENZA: COME OPERIAMO
TESTI DELLA NORMATIVA

REGOLAMENTO EUROPEO 2017/679

  • TESTO NORMATIVA

LEGGE SULLA PRIVACY
(D.LGS. 196/03)

  • TESTO NORMATIVA
  • ALLEGATO B
  • CIRCOLARI GARANTE
  • DOCUMENTI ATTINENTI
  • DEFINIZIONI

LEGGE ANTI USURA
(l.108/96)

  • TESTO NORMATIVA
  • SENTENZE

LEGGE ANTI RICICLAGGIO
(d.lgs.231/07)

  • TESTO NORMATIVA

LEGGE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
(d.lgs.81/08)

  • TESTO NORMATIVA

RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA ENTI
(d.lgs.231/01)

  • TESTO NORMATIVA
     

 

Italiano

apri versione stampabile documento aggiornato il 04/12/2015 16:24:51

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO GENERALE IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI NELL’AMBITO DEI SERVIZI DI MOBILE TICKETING - 10 SETTEMBRE 2015

 


[doc. web n. 4273074]

Schema di provvedimento generale in materia di trattamento di dati personali nell'ambito dei servizi di mobile ticketing - 10 settembre 2015

Registro dei provvedimenti
 n. 467 del 10 settembre 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");

RITENUTO NECESSARIO fornire le indicazioni relativamente al trattamento dei dati personali degli utenti che si avvalgono di servizi  di mobile ticketing;

RILEVATA l'opportunità che la prescrizione di alcune misure ed adempimenti, allo stato individuati nell'unito schema di provvedimento generale, sia preceduta da una consultazione pubblica diretta ai soggetti coinvolti nelle operazioni di mobile ticketing e, in particolare, ai soggetti che forniscono servizi per la mobilità e il trasporto, ai fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, agli hub-tecnologici e ai WASP (web application service provider), nonché ai gestori di circuiti di intermediazione e agli operatori bancari, al fine di acquisire ulteriori riscontri sull'adeguatezza delle prescrizioni e sulle relative modalità di attuazione, anche in considerazione della continua evoluzione del fenomeno;

RILEVATA altresì l'opportunità di raccogliere osservazioni ed indicazioni da parte di tutti gli altri soggetti che offrono comunque titoli abilitativi nel settore della mobilità e trasporto, utilizzando sistemi di pagamento assimilabili a quelli richiamati nel provvedimento generale;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

DELIBERA

a. di adottare l'allegato schema di provvedimento recante "Provvedimento generale in materia di trattamento di dati personali nell'ambito dei servizi di mobile ticketing" che forma parte integrante della presente deliberazione (Allegato 1);

b. di avviare una consultazione pubblica sul documento di cui alla lett. a) e, a tal fine, invitare tutti i soggetti sopra menzionati – anche eventualmente attraverso le associazioni di categoria rappresentative dei settori di appartenenza quali, ad esempio, quello degli enti territoriali, quelli imprenditoriali e dei consumatori ove presenti nonché quelli qualificati, in particolare Università e Centri di ricerca, – a far pervenire le osservazioni, i commenti, le informazioni, le proposte e tutti gli elementi ritenuti utili sull'adeguatezza delle misure ipotizzate e sulle relative modalità di attuazione. I contributi, così individuati, dovranno pervenire, entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso pubblico di avvio della consultazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, all'indirizzo dell'Autorità di Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 Roma, ovvero all'indirizzo di posta elettronica consultazionemt@gpdp.it, indicando nell'oggetto il tema di riferimento.

I contributi, inviati dai partecipanti alla consultazione, non precostituiscono  alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali successive determinazioni del Garante.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul sito web dell'Autorità www.garanteprivacy.it e sarà inviato un avviso all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia affinché sia riportato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2015

IL PRESIDENTE
 Soro

IL RELATORE
 Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
 Busia

 

____________________________________________________



Schema di provvedimento recante "Provvedimento generale in materia di trattamento di dati personali nell'ambito dei servizi di mobile ticketing"

Registro dei provvedimenti
 n. ... del ...

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");

VISTA la direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno ("Payment Service Directive"), recante modifica delle direttive 97/7/CE; 2002/65/CE; 2005/60/CE e 2006/48/CE che abroga la direttiva 97/5/CE (di seguito PSD);

VISTO il decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 (pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2010), di recepimento della PSD;

VISTA la direttiva 2009/110/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, ("e-Money Directive"), recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (di seguito EMD);

VISTO il decreto legislativo n. 45 del 16 aprile 2012 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 24 aprile 2012), di recepimento della EMD;

VISTI i provvedimenti della Banca d'Italia del 15 febbraio 2010 recante le "Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento" e del 5 luglio 2011 di "Attuazione del Titolo II del Decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 relativo ai servizi di pagamento (Diritti e obblighi delle parti)" ;

VISTO il Libro verde della Commissione europea dell'11 gennaio 2012 "Verso un mercato europeo integrato dei pagamenti tramite carte, internet e telefono mobile";

VISTA la Proposta di risoluzione del 20 novembre 2012 del Parlamento europeo sul Libro verde della Commissione europea;

VISTO il decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, recante ''Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici'' (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2011 – Suppl. Ordinario n. 251) c.d. "Decreto SalvaItalia", convertito con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011 - Suppl. Ordinario n. 276) e, in particolare, l'art 12 (comma 4) "Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all'uso del contante" con riguardo ai nuovi prestatori di servizi di pagamento;

VISTO il decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2012 – Suppl. Ordinario n. 194/L), c.d. "Decreto sviluppo-bis", convertito con modificazioni dalla l. n. 221 del 17 dicembre 2012 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012 – Suppl. Ordinario n. 208) e, in particolare, l'art. 8 "Misure per l'innovazione dei sistemi di trasporto" e l'art. 15 "Pagamenti elettronici" che, tra l'altro, ha sostituito, al comma 1, l'art. 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale";

VISTA la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 302 del 27 dicembre 2013 – Suppl. Ordinario n. 87) ed in particolare l'art. 1, comma 98;

VISTO il decreto ministeriale n. 145 del 2 marzo 2006, "Regolamento recante la disciplina dei sevizi a sovrapprezzo" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2006);

VISTO il  Libro bianco dell'European Payments Council del 19 giugno 2013  sui sistemi mobili di pagamento (mobile wallet payments);

VISTA la "Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive  2002/65/CE, 2013/36/UE e 2009/110/CE e che abroga la direttiva 2007/64/CE"  della Commissione europea del 24 luglio 2013;

VISTI gli emendamenti del Parlamento Europeo alla suddetta proposta di direttiva, approvati il 3 aprile 2014;

VISTO il parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla medesima proposta, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  dell'8 febbraio 2014 (2014/C38/07) e sul sito del GEPD http://www.edps.europa.eu;

VISTA la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002 "relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche modificata dalla direttiva 2009/136/CE)";

VISTA la direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 "riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE";

VISTA la decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea  dell'8 aprile 2014  n. 54/2014, in riferimento alle cause riunite C-293/12 e C-594/12, che ha dichiarato  l'invalidità della direttiva 2006/24/CE;

VISTO il provvedimento del Garante del 15 maggio 2013 sul "Consenso al trattamento dei dati personali per finalità di "marketing diretto" attraverso strumenti tradizionali e automatizzati di contatto" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 26 luglio 2013);

VISTO il provvedimento generale del Garante in materia di attuazione della disciplina sulla comunicazione delle violazioni di dati personali (c.d. data breach) del 4 aprile 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 4 aprile  2013);

VISTO il provvedimento generale del Garante in materia di trattamento dei dati personali nell'ambito dei servizi di mobile remote payment del 22 maggio 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2014);

ISTO il provvedimento generale del Garante di proroga del termine per l'attuazione delle prescrizioni del provvedimento n. 258 del 22 maggio 2014  in materia di mobile remote payment del 20 novembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 15 dicembre 2014) e le precisazioni ivi contenute;

RITENUTO che molte delle prescrizioni individuate rispetto al trattamento dei dati personali nell'ambito dei pagamenti in mobilità per l'offerta di contenuti digitali, possano riguardare anche l'offerta di biglietti elettronici; 

RITENUTO OPPORTUNO, tuttavia, fornire ulteriori indicazioni rispetto agli utenti che ricorrono al credito telefonico o all'utilizzo di carte di credito o altre carte di pagamento per l'acquisto di biglietti digitali (mobile ticketing);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

PREMESSO

Il mobile ticketing può definirsi il processo grazie al quale i consumatori possono ordinare e pagare biglietti senza vincoli di tempo o luogo.

I biglietti, emessi secondo tali modalità, permettono di ridurre  i costi di produzione e distribuzione connessi ai canali di vendita dei tradizionali biglietti cartacei e forniscono un servizio rapido ed utile ai consumatori.

Nel campo dei servizi di trasporto in cui si è fatto ricorso al mobile ticketing sono previste diverse tipologie di acquisto che fanno ricorso sia all'utilizzo del credito telefonico (nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalle vigenti disposizioni normative) che ad altri strumenti di pagamento a partire dalla "tradizionale" carta di credito, sino all'utilizzo di carte elettroniche virtuali, prepagate e ricaricabili anche on line.

Il ricorso al credito telefonico consente, inviando via sms un messaggio di testo, contenente uno specifico codice, ad un  numero dedicato (generalmente in "decade 4"), di ottenere il biglietto elettronico e l'indicazione dei relativi estremi attraverso il messaggio di ritorno.

In tale ipotesi, il costo del biglietto viene decurtato dal credito telefonico dell'utente in caso di scheda prepagata, ovvero addebitato sulla bolletta telefonica in caso di abbonamento.

Un'ulteriore modalità che prevede sempre il ricorso al messaggio telefonico è data dall'utilizzo di apposite applicazioni per mobile che consentono ai possessori di smartphone di acquistare il biglietto elettronico (che viene inviato sempre via sms) cliccando su una apposita casella, predisposta per l'attivazione dell'acquisto.

L'acquisto del biglietto può poi avvenire on line previa registrazione ad uno specifico servizio, tramite il relativo sito web scegliendo l'opzione di pagamento con carta di credito.

In alcuni casi è previsto l'invio di un sms da parte dell'utente ad uno specifico numero che generalmente corrisponde all'azienda di trasporto e la ricezione del biglietto elettronico attraverso il messaggio di ritorno, in altri casi l'invio del messaggio da parte dell'utente non è necessario in quanto, una volta effettuate le operazioni di registrazione on line e scelto lo strumento di pagamento, il titolo di viaggio è direttamente inoltrato sul cellulare dell'utente, ovvero sul relativo indirizzo di posta elettronica.

Un altro modo di acquisto del biglietto prevede il ricorso al cd. QR Code, ovvero ad un codice a barre bidirezionale, che i possessori di smartphone  possono leggere con la fotocamera del proprio cellulare. Si tratta di un codice generalmente indicato su un'apposita cartellonistica che può essere letto una volta che l'utente si sia registrato ad un apposito sito web o abbia scaricato un'apposita applicazione e in seguito associato il numero di telefonia mobile allo strumento di pagamento prescelto. Anche in tale ipotesi, l'utente riceve, con l'sms di risposta, il titolo di viaggio da esibire in caso di controllo.

Un'ulteriore modalità di acquisto è data dal ricorso alla NFC (Near Field Communication) ovvero ad una  tecnologia bidirezionale a corto raggio, che consente di acquistare il biglietto e di convalidarlo accostando il telefono mobile ad un apposito lettore POS previo utilizzo di un'applicazione software configurata sulla Sim card del cellulare.

In questo quadro il legislatore ha poi previsto specifici interventi normativi rivolti ad operazioni di mobile ticketing  che consentano l'acquisto, previo credito telefonico, di titoli digitalizzati utili per l'accesso a servizi in mobilità o a servizi di utilità sociale. Ciò al fine migliorare i servizi nell'ambito del settore del trasporto pubblico e di favorirne una più agevole e estesa fruizione, nonché di monitorarne il corretto utilizzo.

Le nuove modalità di pagamento hanno quindi ampliato la platea dei soggetti coinvolti nell'erogazione di tali servizi, con la conseguenza che ai tradizionali fornitori dei servizi per la mobilità e il trasporto si sono affiancati i fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e i c.d. hub tecnologici, ovvero i soggetti che in veste di aggregatori forniscono la piattaforma tecnologica destinata alla distribuzione dei titoli di trasporto digitali ed alla gestione dei relativi pagamenti.

In considerazione di quanto delineato, il Garante ha quindi individuato diversi profili che investono l'impiego e la sicurezza delle informazioni che l'utente deve fornire per fruire dei servizi di mobile ticketing. Ciò al fine di definire un quadro coerente di misure dirette a tutti  i diversi soggetti coinvolti nei suddetti servizi e garantire il corretto utilizzo delle informazioni personali trattate.

1. Il quadro normativo con particolare riguardo ai nuovi operatori di matrice non bancaria.

La direttiva 2007/64/CE, c.d. PSD (recepita a livello interno dal citato d.lg. n. 11 del 27 gennaio 2010), al fine di realizzare un sistema integrato e agile dei servizi di pagamento, ha aperto il mercato anche ad operatori di matrice non bancaria, in particolare agli operatori del sistema o della rete di telecomunicazioni o digitale o informatica (da intendersi come fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico) i quali possono agire sulla base della normativa comunitaria e delle deroghe in essa previste, non solo quali meri intermediari di pagamento, ma anche come fornitori di servizi diretti alla fruizione di determinati contenuti.

Gli operatori possono quindi intervenire tra l'utilizzatore di servizi di pagamento che usa un dispositivo di telecomunicazione digitale o informatico ed il fornitore di beni e servizi digitali che su tale dispositivo vengono consegnati o utilizzati, non svolgendo la semplice operazione di pagamento in veste di meri intermediari, ma offrendo altre funzionalità.  In particolare, quelle di accesso, ricerca e distribuzione del contenuto digitale stesso, tali che la relativa assenza non consentirebbe all'utente di fruirne altrimenti con le medesime modalità (cfr. l'art. 3, lett. l) della direttiva PSD e l'art. 2, comma 2, lett. n) del d.lg. n. 11/2010 di recepimento della stessa, a sua volta richiamato al par. 2.2.9 del menzionato provvedimento della Banca d'Italia del 5 luglio 2011).

Ricorrendo le condizioni sopra descritte, gli operatori telefonici possono offrire servizi di mobile remote payment e, quindi, di mobile ticketing per l'acquisto di titoli di viaggio digitali, direttamente fruibili dall'utente tramite il dispositivo in uso.
 Successivamente, proprio al fine di migliorare i servizi ai cittadini nell'ambito del settore del trasporto pubblico locale, incentivando l'uso degli strumenti elettronici e riducendo i costi connessi, il legislatore con il decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" c.d. "Decreto sviluppo-bis", convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012 e, in particolare sulla base di quanto previsto dagli artt. 8 "Misure per l'innovazione dei sistemi di trasporto" e 15 "Pagamenti elettronici", ha consentito, in ragione del carattere di pubblica utilità dei servizi di trasporto di cui si vuole assicurare la massima diffusione, il ricorso alla bigliettazione elettronica interoperabile a livello nazionale, attraverso strumenti di pagamento in mobilità; in particolare anche per mezzo dell'addebito diretto del relativo costo sul credito telefonico, nel rispetto del limite di spesa per ciascun biglietto acquistato secondo le vigenti disposizioni normative, tramite qualsiasi dispositivo di telecomunicazione su cui il titolo digitale rappresentato dal biglietto è consegnato.

Con la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) è stato poi previsto all'art. 1 comma 98 che "al fine di sviluppare forme integrate di mobilità e trasporto e di promuovere la digitalizzazione, le modalità di acquisto previste dall'art. 8, comma 3 del decreto legge  del 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge del 17 dicembre 2012, n. 221, sono utilizzabili anche per il pagamento di servizi di parcheggio, bikesharing, accesso ad aree a traffico limitato e di analoghi sistemi di mobilità e trasporto".

Con riguardo a tale ultimo punto occorre precisare che tutte le prescrizioni contenute nel presente provvedimento sono, per quanto compatibili, applicabili anche ai suddetti servizi.

Giova infine ricordare che l'utilizzo di modalità di mobile remote payment implica che per le operazioni di mobile ticketing valgano, ove compatibili, tutte le misure indicate nei citati provvedimenti generali del Garante del 22 maggio 2014 e del 20 novembre 2014. Ciò tenendo naturalmente conto delle peculiarità del servizio di bigliettazione elettronica che può essere associato anche ad informazioni relative alla mobilità degli utenti.

Lo scenario deve inoltre essere arricchito delle valutazioni che nell'ambito della fornitura di servizi di mobile ticketing riguardano quelle operazioni che, pur articolandosi in un analogo processo di gestione dell'acquisto e dell'invio del titolo di viaggio, prevedono una registrazione dell'utente ad un apposito servizio ed il pagamento tramite carta di credito, ovvero altre tipologie di carte.

Il Garante ha infatti preliminarmente condotto una serie di attività ispettive nel suddetto ambito, così da individuare eventuali profili di criticità e prevedere opportune e specifiche misure di intervento nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

2. Il mobile ticketing attraverso il ricorso al credito telefonico.

a. La descrizione del servizio. I soggetti coinvolti.

L'operazione di richiesta ed acquisto di un biglietto elettronico  attraverso il ricorso al credito telefonico attualmente realizzata dai soggetti che forniscono servizi per la mobilità e il trasporto nelle aree urbane e extraurbane, quali ad esempio aziende municipalizzate o imprese private in veste di concessionarie e dagli operatori di telefonia mobile, prevede la possibilità che l'utente, dotato di un Sim pre-pagata o post-pagata, possa accedere al servizio di mobile ticketing senza effettuare alcuna registrazione o installare software aggiuntivi sul proprio terminale. Il titolo di viaggio digitale può essere infatti richiesto dall'utente tramite un telefono cellulare, abilitato ad inviare o ricevere messaggi testuali alfanumerici (come gli sms).

La richiesta implica l'invio, da parte dell'utente che aderisca al servizio di mobile ticketing e risulti abilitato ai cd. servizi a sovraprezzo (tra i quali i VAS e i servizi Premium), di un sms dalla sintassi predefinita, a seconda del tipo di biglietto richiesto, ad un numero dedicato (in decade 4) che viene indicato dal soggetto che offre il servizio di mobilità e trasporto e che l'operatore provvede ad attivare sui propri sistemi, ovvero utilizzando una sezione dedicata al ticketing nell'ambito di una apposita applicazione offerta all'utente.

Una volta che sia stato effettuato il controllo sulla sussistenza del credito telefonico, l'utente riceve sul proprio terminale mobile il titolo di viaggio digitale e può accedere al servizio, limitandosi a conservare il messaggio ricevuto per tutta la durata del viaggio ed a mostrarlo in caso di controllo. Al costo del biglietto si aggiunge quello del messaggio.

Le informazioni relative al titolo di viaggio digitale che l'utente riceve sul proprio cellulare riguardano il codice identificativo del biglietto, la data e l'orario di emissione, il costo, la durata e relativa validità, oltre ad un codice di controllo per l'ispezione visiva da parte del controllore.

Questa struttura operativa implica l'intervento di diversi soggetti che svolgono ruoli differenti nelle varie fasi del processo di acquisto e consegna del biglietto elettronico.

Accanto all'operatore telefonico che fornisce alla propria clientela il servizio di pagamento del biglietto elettronico tramite telefono cellullare e ai soggetti che offrono servizi per la mobilità e il trasporto operano infatti gli aggregatori o hub tecnologici, ovvero i soggetti che mettono a disposizione e gestiscono le piattaforme abilitanti la fruizione dei biglietti elettronici.

La gestione del servizio è difatti effettuata attraverso una piattaforma tecnologica, fornita sia all'operatore che al soggetto che offre il servizio per la mobilità e il trasporto, con il ruolo di "interfaccia tecnologica" tra gli stessi.

All'aggregatore i soggetti che erogano servizi per la mobilità e il trasporto  vendono un determinato quantitativo di titoli digitali che lo stesso acquista per conto dei diversi operatori di telefonia mobile, i quali provvedono a loro volta alla relativa distribuzione attraverso il servizio di mobile ticketing.

Effettuata l'operazione di acquisto dello stock di biglietti elettronici,  l'aggregatore gestisce la piattaforma tecnica  nella sua componente hardware e software, emette i titoli di viaggio, invia gli sms, organizza il magazzino virtuale e la numerazione del titolo digitale, si occupa della reportistica amministrativa e supporta il sistema di controllo e validazione dei biglietti, oltre che gestire le richiesta di billing e provvedere alla conservazione di tutti gli sms di attivazione e disattivazione del servizio.

Difatti il soggetto che eroga il servizio per la mobilità e  il trasporto non interviene né nella generazione del codice univoco associato al titolo digitale, né nell'invio degli sms, disponendo di apposite applicazioni, messe sempre a disposizione dall'aggregatore, che consentono soltanto di verificare il numero dei biglietti elettronici venduti dagli operatori ai fini di una corretta rendicontazione contabile, di gestire il servizio di assistenza alla clientela, nonché le controversie e l'eventuale attività sanzionatoria.

Tramite gli applicativi forniti dall'hub è possibile infatti "interrogare" i dati relativi ai biglietti emessi utilizzando diverse chiavi di ricerca (come il numero di telefonia mobile dell'utente, anche attraverso l'inserimento di tre sole cifre consecutive; il numero seriale del biglietto elettronico;  l'operatore telefonico di riferimento; il periodo temporale  e la tipologia di evento che non ha reso possibile l'operazione di acquisto che può comprendere anche l'indicazione dell'insufficienza di credito telefonico).

L'aggregatore provvede inoltre ad elaborare una reportistica che riepiloga le transazioni effettuate tramite appositi applicativi che consentono al soggetto che offre il servizio per la mobilità e il trasporto di utilizzare diverse tipologie di report (pagamenti, codici, messaggi, transazioni non andate a buon fine).

Tra le funzionalità messe a disposizione dall'aggregatore vi è anche quella che consente, ad esempio agli addetti al controllo sui mezzi pubblici, di effettuare una verifica visiva del titolo digitale inviato all'utente, attraverso  appositi campi di controllo  presenti nel testo del titolo stesso che cambiano su base giornaliera e vengono inviati ai verificatori e ai loro supervisori via sms.

La piattaforma tecnologica presenta peraltro partizioni logicamente separate per ciascun soggetto erogatore di servizi per la mobilità e il trasporto il quale visualizza insieme all'hub esclusivamente le transazioni relative al servizio fornito in una determinata zona urbana o extraurbana. I dati delle transazioni immagazzinati dall'aggregatore permettono appunto  l'elaborazione di report giornalieri e mensili che rappresentano il flusso dei biglietti venduti.

Si è detto che l'operazione di acquisto del biglietto elettronico previo ricorso al credito telefonico può avvenire o inviando un messaggio di testo avente una specifica sintassi ad un numero dedicato, attivato dall'operatore telefonico sui propri sistemi, ovvero utilizzando un'apposita applicazione. Orbene, posto che il tenore dei messaggi scambiati è il medesimo, la sola peculiarità che differenzia il processo attivato tramite l'applicazione consiste nel fatto che l'sms di richiesta del servizio non è composto dall'utente bensì generato automaticamente dalla applicazione stessa.

L'esito dell'invio può poi essere positivo e in tal caso l'utente riceve un sms di risposta contenente oltre ai dati identificativi del biglietto un codice alfanumerico di verifica dello stesso con conseguente addebito del costo sul credito telefonico, ovvero negativo. In tale ultima ipotesi l'utente riceve comunque un sms che lo avverte del mancato acquisto e della relativa causa, la quale può riguardare l'errata sintassi del messaggio di invio, ovvero la non abilitazione ai cd. servizi Premium, o, ancora,  la presenza di disguidi tecnici, oppure la  mancanza di credito sufficiente, con invito ad effettuare la ricarica telefonica.

Tecnicamente le informazioni circa l'esito positivo o negativo dell'acquisto e le relative motivazioni sono scambiate tra l'operatore telefonico e l'hub  il quale le utilizza proprio ai fini dell'invio dei messaggi all'utente.

Inoltre, all'operatore compete, come detto e sempre previo utilizzo dell'interfaccia tecnologica messa a disposizione dall'hub, il preacquisto di stock di biglietti e la relativa rivendita all'utente finale. A ciò si aggiungono le operazioni di verifica del credito telefonico e l'addebito dell'importo dell'acquisto effettuato, nonché la gestione del cliente e quella di eventuali reclami e riaccrediti relativi al servizio di mobile ticketing.

b. Le prescrizioni in materia di informativa e consenso.

Con riguardo alle operazioni di acquisto di titoli di viaggio digitalizzati attraverso il mobile ticketing i soggetti che offrono servizi per la  mobilità e il trasporto devono rendere agli utenti un'informativa chiara e completa degli elementi di cui all'art. 13 del Codice, conformemente a quanto già espresso dal Garante nel citato provvedimento generale in materia di mobile remote payment.

In particolare, oltre al richiamo alla finalità di erogazione del servizio attraverso la nuova modalità che consente il ricorso al credito telefonico, l'informativa deve specificare se i dati personali dell'utente sono trattati anche per scopi ulteriori, ovvero per  finalità di marketing, quali invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale (ex artt. 7, comma 4, lett. b) e 140 del Codice) specificando, se le suddette attività vengono effettuate anche attraverso il ricorso a modalità automatizzate di contatto quale, ad esempio, proprio l'invio di sms.

Un ulteriore richiamo deve riguardare i trattamenti di profilazione, anche nell'ambito di eventuali programmi di fidelizzazione e di comunicazione dei dati a soggetti terzi.

Nell'informativa dovrà inoltre risultare chiaramente che le suddette attività possono svolgersi solo previa acquisizione del consenso espresso, libero e specifico dell'utente per ciascuna finalità del trattamento, sulla base di quanto dispone l'art. 23 del Codice e, nel caso in cui si ricorra a modalità automatizzate di contatto, sulla base dell'art. 130 del Codice, tenuto conto di quanto evidenziato dall'Autorità nel menzionato provvedimento del 15 maggio 2013 (in www.garanteprivacy.it,  doc. web. n. 2543820). Un'espressa, indicazione deve poi riguardare l'esercizio da parte dell'utente dei diritti sanciti dall'art. 7 del Codice.

Nell'informativa deve inoltre emergere la chiara indicazione del titolare del trattamento e del soggetto o dei soggetti designati responsabili ai sensi dell'art. 29 del Codice, in particolare avuto riguardo al ruolo dell'aggregatore o hub tecnologico che svolge in veste di responsabile le attività connesse alla gestione della piattaforma tecnologica.

L'informativa deve essere rilasciata attraverso modalità che ne consentano un'agevole consultazione da parte degli utenti.

Essa deve pertanto essere visibile oltre che direttamente sul dispositivo (in particolare ove si utilizzi tramite smartphone l'applicazione specificamente predisposta), sul sito internet del soggetto che offre il servizio per la mobilità e il trasporto, nonché previa affissione sui mezzi di trasporto, sulle stazioni o pensiline di sosta e nelle biglietterie.

In ragione dei vincoli di spazio del terminale mobile e dei modelli affissi su mezzi di trasporto e pensiline, è possibile  rilasciare una prima informativa più breve e semplice, contenente le informazioni più immediate sul servizio di mobile ticketing, sulle finalità e modalità di fruizione, sulla tipologia di dati trattati, sulla qualifica di titolare che compete al soggetto che eroga il servizio per la mobilità e il trasporto e sui suoi estremi identificativi.

Nella prima informativa dovrà poi essere contenuto il richiamo ad un'informativa più ampia contenente informazioni più dettagliate sulla policy privacy, rinvenibile sul sito internet del soggetto che offre il servizio per la mobilità e il trasporto o sulla modulistica cartacea presente nelle biglietterie. Più specificamente nella versione più completa dovrà essere contenuta l'indicazione dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati e l'ambito di diffusione degli stessi. Come pure la presenza di ulteriori finalità diverse dalla mera erogazione del servizio e il richiamo al necessario rilascio del consenso dell'interessato come sopra specificato, nonché il richiamo ai diritti di cui all'art. 7 del Codice e le modalità del relativo esercizio.

Tutto ciò in armonia con le raccomandazioni espresse dal WP 29 nella menzionata Opinion n. 10/2004 sulla maggiore armonizzazione della fornitura di informazioni.

Anche l'operatore telefonico deve rendere agli utenti un'informativa chiara e completa secondo quanto sopra indicato rispetto sia alle finalità perseguite ed alla richiesta del necessario consenso dell'utente, sia all'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice, nonché all'individuazione dei diversi ruoli privacy, avuto particolare riguardo alla qualifica dell'aggregatore che anche in questo caso  opera in veste di responsabile del trattamento.

L'informativa più ampia deve inoltre chiarire che la trasmissione del numero di telefonia mobile dell'utente al soggetto che offre il servizio per la mobilità e il trasporto è effettuata esclusivamente per consentire a quest'ultima un'efficace gestione del servizio, con riferimento alle necessarie attività di controllo e di assistenza alla clientela.

L'informativa deve essere rilasciata con le modalità già indicate, adottando una formula basata sull'approccio a strati, sempre tenendo conto delle peculiarità dell'attività e dei mezzi propri dell'operatore.

Posto che tutte le attività sono svolte dall'aggregatore in veste di responsabile del trattamento dei dati personali designato sia dall'operatore, sia dal soggetto che offre il servizio per la mobilità e il trasporto ai sensi dell'art. 29 del Codice, esso non è tenuto a rilasciare un'informativa agli utenti.

Con riguardo ai soggetti che erogano il servizio per la mobilità e il trasporto il consenso al trattamento dei dati personali dell'utente che fruisce del servizio di mobile ticketing  non è necessario ai fini della relativa fornitura, stante il disposto dell'art. 24, comma 1, lett. b) del Codice.

In veste di titolari del trattamento sia i soggetti che erogano il servizio per la mobilità e il trasporto che gli operatori telefonici devono invece acquisire il consenso dell'utente nel caso in cui i dati forniti dall'utente, riferibili all'acquisto del titolo digitale, vengano utilizzati per finalità di marketing diretto e/o per finalità di profilazione, anche nell'ambito di eventuali programmi di fidelizzazione. Il consenso dell'utente deve essere richiesto anche nel caso di comunicazione dei dati a soggetti terzi.

Rispetto alle suddette finalità l'utente deve rilasciare specifici e distinti consensi, secondo quanto disposto dal citato art. 23 del Codice e dall'art. 130 nel caso in cui si ricorra a modalità automatizzate di contatto, tenuto tuttavia conto di quanto previsto dal comma 4 della norma da ultimo citata.

Il consenso dell'utente può essere espresso, una volta avuto accesso all'informativa on line, tramite un flag da inserire in una specifica casella presente in una apposita sezione della pagina web del titolare, oppure attraverso altre idonee modalità informatiche.

c. Le misure di sicurezza.

Al termine di un'operazione di acquisto di un titolo di viaggio digitale, i diversi soggetti coinvolti nel processo, utilizzano i seguenti dati:

•  il soggetto che eroga il servizio per la mobilità e il trasporto oltre al numero di telefonia mobile dell'utente, detiene i dati relativi al numero seriale del biglietto, all'indicazione dell'operatore telefonico di riferimento, al periodo temporale relativo all'acquisto (data e ora dell'operazione), all'importo del biglietto, nonché alla tipologia di risultato che consegue all'operazione di mobile ticketing;

• l'operatore detiene i dati relativi alla data e all'ora dell'acquisto, alla tipologia del titolo di viaggio e al relativo importo (tali dati si aggiungono a quelli già nella disponibilità dell'operatore come il numero di telefonia mobile dell'utente, i relativi dati anagrafici e quelli legati al contratto di attivazione del servizio);

• l'aggregatore detiene il numero telefonico mobile dell'utente, il codice identificativo del titolo digitale, la descrizione del biglietto digitale, la data e l'ora dell'operazione di acquisto con il relativo importo, nonché l'esito  della stessa. A tali dati si aggiungono tutti gli sms che riguardano l'attivazione e la disattivazione del servizio.

Laddove poi l'utente possa inoltrare le proprie richieste o contestazioni via e-mail al titolare del trattamento, i dati trattati si arricchiscono anche dell'indirizzo di posta elettronica.

E' importante sottolineare che, normalmente, l'operatore non invia ai soggetti che offrono il servizio per la mobilità e il trasporto alcun dato relativo ai servizi di mobile ticketing. Gli unici flussi di informazioni avvengono per il tramite dell'aggregatore tecnologico. Tali flussi riguardano in particolare: la verifica del barring (ovvero la verifica circa l'abilitazione dell'utente alla ricezione dei servizi VAS), la gestione delle casistiche di errore che non consentono l'erogazione del servizio e la positiva conclusione del servizio con il contestuale inoltro dell'sms di richiesta del ticket all'hub da parte dell'operatore.

Nei primi due casi, l'operatore che gestisce il numero di telefonia mobile dell'utente anche per effettuare le necessarie verifiche sotto il profilo della sussistenza o meno di credito telefonico, può inviare, tramite l'aggregatore, al soggetto che offre il servizio per la mobilità e il trasporto un messaggio relativo alla causa della mancata erogazione del servizio.

Tale comunicazione non deve tuttavia risultare accompagnata da codici che consentano di risalire puntualmente a cause ostative, diverse da quelle tecniche (ad es. problemi di rete), come quelle legate all'indisponibilità od insufficienza di credito telefonico.

Ciò al fine di evitare che il soggetto che offre il servizio per la mobilità e il trasporto e l'aggregatore vengano a conoscenza di informazioni riferite ad un dato economico dell'utente che non ha alcun rilievo sotto il profilo della gestione dell'operazione di mobile ticketing  e che risulta ultroneo rispetto alle finalità del trattamento che tali soggetti sono chiamati a svolgere.

Pertanto, il segnale di "ko" che l'operatore invia può essere accompagnato da un codice che permetta solo di distinguere, tra le diverse causali di errore, quelle che danno luogo ad un "retry" da quelle che, invece, non prevedono la ripetizione della transazione.

Rispetto poi ai dati presenti nei database sia del soggetto che offre il servizio per la mobilità e il trasporto che dell'aggregatore, per il relativo accesso da parte degli addetti al trattamento nei rispettivi ambiti, deve essere predisposta la nomina di tali soggetti ad incaricati ai sensi del menzionato art. 30 del Codice e l'attribuzione di profili di accesso e di credenziali di autenticazione.

Per quanto riguarda invece l'operatore, gli addetti all'attività di customer care che sono in grado di visualizzare, per finalità di assistenza alla clientela, lo storico di tutte le operazioni di acquisto di biglietti elettronici effettuate da un determinato numero telefonico, i riferimenti temporali ed i relativi importi, oltre ad essere nominati incaricati del trattamento ai sensi dell'art. 30 del Codice, devono essere sottoposti ad una procedura di autenticazione basata su token e account nominale, con attribuzione dello specifico profilo "operatore di customer care" (c.d. strong authentication), ovvero basata, se del caso, sul riconoscimento del dato biometrico.

Gli accessi ai database dei diversi soggetti sopra menzionati devono comunque essere sottoposti a tracciatura tramite appositi files di log, i quali devono contenere almeno l'indicazione dell'incaricato che ha effettuato l'accesso, la data e l'ora dell'operazione.

Nel caso dell'aggregatore, inoltre, la piattaforma relativa alla gestione delle operazioni di mobile ticketing deve mantenere logicamente separate le porzioni di database dedicate a ciascuna azienda di trasporto.

Eventuali interrogazioni incrociate sugli acquisti di biglietti digitali effettuati in città differenti devono inoltre escludere ogni associazione con il numero di telefonia mobile dell'utente.

Tali misure risultano opportune anche in considerazione della tipologia di servizio fornito, la quale implicitamente contiene un'informazione  relativa all'ubicazione dell'utente che comunque non può dar luogo, ad insaputa dello stesso, ad alcuna forma di individuazione geografica, eventualmente associabile ad informazioni di tipo commerciale.

Alle cautele sopra indicate devono infine aggiungersi le misure di sicurezza dei dati e dei sistemi previste dall'art. 31 e segg. del Codice, nonché dal Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza di cui all'All. B) dello stesso.

d. La conservazione dei dati.

I dati trattati nell'ambito delle operazioni di mobile ticketing devono essere conservati per un limitato periodo di tempo, proporzionato alle finalità realizzate con il trattamento (art. 11 del Codice). Pertanto, il periodo massimo di conservazione dei dati personali è individuato in sei mesi e ciò anche rispetto ai files di log relativi agli accessi al database dei soggetti coinvolti nel trattamento.

Con specifico riguardo al ruolo dell'operatore telefonico un analogo periodo di sei mesi è previsto per la conservazione dei dati di traffico ai sensi dell'art. 123 del Codice, salvo le deroghe in esso previste.

Alla scadenza del suddetto periodo i dati devono pertanto essere cancellati dai sistemi e i soggetti titolari del trattamento devono  richiedere all'aggregatore, in quanto responsabile del trattamento, così come per la conservazione, l'adempimento della medesima incombenza.

Resta tuttavia inteso che i dati possono essere conservati anche oltre il predetto termine, nel rispetto delle pertinenti disposizioni normative che prevedono il perseguimento di altre finalità, come quelle di carattere amministrativo e contabile, nonché di controllo e di gestione del contenzioso.

Inoltre, in presenza di una violazione di dati personali, l'operatore telefonico è  tenuto al rispetto di quanto espressamente sancito dall'art. 32 bis del Codice, nonché dal citato provvedimento dell'Autorità del 4 aprile 2013 in materia di c.d. data breach (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 2388260).

Infine è opportuno ribadire che dal momento che l'aggregatore opera in veste di responsabile del trattamento, tutte le misure individuate nel presente provvedimento, compatibili con l'attività che tale soggetto svolge, devono intendersi parte integrante delle istruzioni che il titolare del trattamento deve impartire ai sensi dell'art. 29 del Codice.

3. Le modalità di acquisto del biglietto elettronico previa registrazione e utilizzo della carta di credito. Il circuito di intermediazione.

La vendita di beni e servizi mediante il canale mobile può prevedere anche l'utilizzo della carta di credito. In tal caso gli utenti possono avere accesso ed utilizzare "circuiti  di spendibilità tradizionali" usufruendo di servizi tecnologici che consentono di effettuare acquisti e pagamenti tramite telefono cellulare.

Il cliente, per poter usufruire dei servizi ed effettuare pagamenti  tramite mobile device, deve essere titolare di uno strumento di pagamento abilitato e deve iscriversi ad un apposito circuito di intermediazione, associando il proprio numero di cellulare allo strumento di pagamento,  attraverso i canali messi a disposizione dal proprio operatore di pagamento.

L'esercente convenzionato al suddetto circuito (in particolare il soggetto che offre il servizio per la mobilità e il trasporto) riceve il corrispettivo dei servizi forniti richiedendo l'accredito del relativo importo tramite un protocollo previsto dalla piattaforma messa a disposizione dal circuito che gestisce il servizio. Conseguentemente l'operatore di pagamento provvede al relativo addebito sullo strumento di pagamento del cliente, associato al numero cellulare da cui è pervenuto l'ordine.

L'accesso al servizio di mobile ticketing che prevede la suddetta modalità di pagamento implica la registrazione dell'utente ad un apposito sito web, il trattamento di determinate informazioni ed il coinvolgimento di diversi soggetti. Ciò comporta che, rispetto alle misure individuate per il corretto trattamento dei dati personali per l'acquisto del titolo di viaggio tramite il credito telefonico, in questo ambito sono stati individuati accorgimenti che tengono conto delle differenze legate al diverso strumento di pagamento invocato, alla presenza dell'operatore bancario e al necessario ricorso ad un circuito di intermediazione.

a. L'ambito soggettivo. I dati trattati.

Come rilevato, l'utente che voglia usufruire dei servizi per la mobilità e il trasporto acquistando il titolo di viaggio tramite mobile device e carta di credito deve essere non solo titolare di uno strumento di pagamento abilitato, ma anche iscriversi ad un circuito di intermediazione che provvede ad associare il relativo numero di telefonia mobile al suddetto strumento di pagamento.

Il circuito di intermediazione gestisce l'operazione sia rispetto all'utente che rispetto al soggetto che eroga il servizio per la mobilità e il trasporto, garantendo il necessario scambio informativo anche con l'operatore bancario di riferimento e con quello telefonico.

Ai fini della gestione del servizio erogato, il circuito di intermediazione si interfaccia con gli utenti attraverso un sito web dedicato e, con i soggetti che offrono il servizio per la mobilità e il trasporto e gli operatori bancari, attraverso specifici sistemi di back-office.

Eventuali fornitori di specifiche soluzioni tecnologiche, si possono accreditare al circuito di intermediazione, in veste di partner tecnologici certificati (WASP – Wireless Application Service Provider). In tale contesto i soggetti che offrono il servizio per la mobilità e il trasporto possono stipulare appositi contratti con i WASP per la gestione di applicativi inerenti la fornitura di servizi.

Per usufruire del servizio, l‘utente deve necessariamente effettuare la procedura di registrazione disponibile sul sito predisposto dal circuito di intermediazione. Ciò prevede l'inserimento dei dati identificativi dell'utente (nome e cognome) oltre al relativo numero di telefonia mobile e all'indirizzo di posta elettronica. Tale iter implica inoltre anche il necessario coinvolgimento degli operatori bancari aderenti al circuito.

Infatti, a seguito dell'operazione di registrazione, all'indirizzo e-mail fornito dall'utente viene inviato un link che lo collega al sito dell'istituto bancario aderente al circuito di intermediazione dove devono essere inseriti anche i dati relativi alla carta di credito che successivamente saranno utilizzati per il pagamento del servizio.

In questa sede, l'istituto bancario rilascia l'informativa relativa al trattamento dei dati personali e prevede la manifestazione del consenso nel caso in cui il trattamento venga svolto anche per finalità di marketing diretto.

Analoghe misure devono essere adottate laddove, attraverso il sito web del gestore del circuito di intermediazione, sia possibile per gli utenti iscriversi ad una newsletter e ricevere informazioni promozionali e commerciali, poiché anche in questo caso è necessario richiedere un consenso preventivo, esplicito e specifico.

In alcuni casi, il flusso di dati tra istituto di credito e circuito di intermediazione riguarda tutte le informazioni inserite dall'utente al momento della registrazione. In altri casi l'unico dato comunicato al circuito è quello relativo al numero di telefonia mobile del soggetto iscritto al servizio.

Ciò che rileva è che le informazioni relative alla carta di credito non sono mai oggetto di comunicazione da parte dell'operatore bancario.

La comunicazione dei dati di registrazione dell'utente al circuito di intermediazione può svolgersi senza acquisire il consenso dell'interessato a condizione che l'operatore bancario provveda a nominare il gestore del circuito di intermediazione responsabile del trattamento.

Una volta effettuata la registrazione, l'utente può effettivamente utilizzare il servizio, inviando un sms ad un numero dedicato messo a disposizione da ciascun soggetto che offre il servizio per la mobilità e il trasporto che, sulla base di una apposita sintassi, definisce la tipologia di biglietto che si intende acquistare.

Come detto, l'azienda può avvalersi, per l'implementazione dell'interfaccia tecnologica con il circuito di intermediazione, di un WASP, il quale normalmente acquisisce, in modalità automatica, l'sms dell'utente, lo analizza e lo invia al circuito di intermediazione al fine di completare la procedura di pagamento. Se tale iter si conclude positivamente all'utente perviene un codice identificativo univoco del titolo che viene generato dai sistemi del WASP.

In caso di esito negativo all'utente viene inviato un breve messaggio diagnostico, sempre generato automaticamente dal partner tecnologico, sulla base della risposta pervenuta dal circuito di intermediazione. Quest'ultimo infatti, prima di procedere alla memorizzazione dell'sms sui propri sistemi, effettua la verifica di alcuni elementi del messaggio, quali: codice identificativo del soggetto che offre il servizio per la mobilità e il trasporto; codice identificativo della transazione; importo; numero di telefonia mobile; eventuale presenza codice CVV2; esistenza della convenzione tra tale soggetto e l' istituto bancario; congruità della data.

Se tutti i controlli danno esito positivo, il messaggio viene memorizzato nei sistemi del circuito di intermediazione ed inoltrato all'operatore bancario per la definizione della procedura di addebito dell'importo sulla carta di credito dell'utente, i cui estremi sono stati inseriti da quest'ultimo all'atto della registrazione.

L'eventuale esito negativo dell'operazione viene invece comunicato dalla banca al circuito di intermediazione mediante l'invio di appositi codici associati a diverse tipologie  di messaggio, quali: telefono non abilitato al servizio; transazione negata dall'emittente della carta; carta scaduta.

b. Le misure e gli  accorgimenti prescrittivi.

Con riguardo alle fasi del processo di acquisto inerenti l'invio da parte dell'utente del messaggio di testo, la relativa  gestione, la formazione del messaggio di risposta o degli eventuali messaggi di errore, valgono le considerazioni e le misure indicate rispetto all'acquisto tramite credito telefonico.

Per quanto attiene invece alle fasi specifiche del processo di acquisto tramite carta di credito, ovvero: la fase di registrazione e quella di interazione fra operatore bancario, circuito di intermediazione, partner tecnologici e soggetti che offrono servizi per la mobilità e il trasporto, trovano applicazione le misure di seguito indicate.

In primo luogo, relativamente alla definizione dei rapporti tra i soggetti che effettuano il trattamento dei dati personali dell'utente sia il soggetto che offre servizi per la mobilità e il trasporto che l'operatore bancario sono tenuti, con riguardo ai dati che comunicano al circuito di intermediazione, a nominare il gestore di quest'ultimo responsabile del trattamento. Inoltre, il soggetto che eroga servizi per la mobilità e il trasporto, qualora si avvalga dell'ausilio di un partner tecnologico, deve provvedere anche alla nomina di tale soggetto quale responsabile del trattamento.

La comunicazione dei dati da parte dell'operatore bancario al soggetto che eroga servizi per la mobilità e il trasporto (dati relativi al pagamento del servizio richiesto, ovvero importo e tipologia di biglietto) in quanto strettamente connessa all'erogazione del servizio e limitatamente allo stesso, può avvenire senza la previa acquisizione del consenso dell'utente, posto che in tal caso opera l'esenzione di cui all'art. 24 comma 1, lett. b) del Codice.

Analogamente le comunicazioni connesse all'erogazione del servizio che avvengono tra il gestore del circuito di intermediazione ed il partner tecnologico di cui il soggetto che eroga servizi per la mobilità e il trasporto decida di avvalersi, poiché si svolgono tra soggetti nominati responsabili da quest'ultima, non necessitano di alcun consenso da parte dell'interessato.

Per ciò che riguarda le operazioni di registrazione al sito del circuito di intermediazione che, come visto, rimanda a quello dello specifico operatore bancario, titolare del trattamento dei dati relativi alla prima operazione di registrazione è da considerarsi il gestore del circuito.

Per il trattamento delle informazioni anche di natura bancaria successivamente inserite dall'utente nella pagina web dell'istituto bancario è invece quest'ultimo a rivestire la qualifica di titolare.

Con riguardo ai dati che la banca trasferisce al gestore del circuito quest'ultimo deve essere inoltre nominato dalla prima responsabile del trattamento.

Come già previsto con riguardo alle operazioni di acquisto di biglietti elettronici tramite ricorso al credito telefonico, anche in questo caso i soggetti che rivestono il ruolo di titolare del trattamento devono, in tale veste, fornire agli utenti un'informativa idonea e completa di tutti gli elementi previsti dall'art. 13 del Codice, facendo, tra l'altro, specifica menzione dei soggetti cui i dati vengono comunicati per finalità di erogazione del servizio e di quelli che sono nominati responsabili del trattamento.

Anche con riguardo alle modalità di rilascio dell'informativa valgono le medesime indicazioni previste rispetto ai servizi di mobile ticketing previo ricorso al credito telefonico.

Analogamente, rispetto alle misure di carattere tecnologico che i soggetti coinvolti sono tenuti ad attuare, valgono tutte le prescrizioni già individuate per le operazioni di acquisto di titoli di viaggio digitali tramite credito telefonico.

In particolare, le misure previste per l'aggregatore sono da intendersi riferite, nel contesto del processo di acquisto tramite carte di credito, sia al circuito di intermediazione che agli eventuali partner tecnologici che supportano il soggetto che eroga il servizio per la mobilità e il trasporto, mentre le misure previste per l'operatore telefonico si devono applicare, ove compatibili, all'operatore bancario posto che quest'ultimo assume nella gestione del suddetto processo, pur con le peculiarità che sono proprie della relativa attività, un ruolo assimilabile a quello rivestito dal primo.

Con riguardo all'eventuale utilizzo dell'indirizzo IP da parte dell'operatore bancario, deve precisarsi che tale dato deve essere utilizzato esclusivamente ai fini della navigazione dell'utente sul relativo sito. Tale soggetto non rientra, infatti, tra le categorie che possono conservare tale dato ai sensi delle citate direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/58/CE del 12 luglio 2002 e 2006/24/CE del 15 marzo 2006.

c. La conservazione.

I dati trattati nell'ambito delle operazioni di mobile ticketing da parte del circuito di intermediazione e dell'operatore bancario, avuto riguardo al ruolo di titolare del trattamento rivestito, devono essere conservati per un limitato periodo di tempo, proporzionato alle finalità realizzate con il trattamento (art. 11 del Codice).
 Anche per tali soggetti valgono le specifiche indicazioni dettate precedentemente.

Il periodo semestrale di conservazione deve essere esteso anche in questo caso ai files di log degli accessi al database avuto riguardo alle operazioni di mobile ticketing.

Resta tuttavia inteso che i dati possono essere conservati anche oltre il previsto termine di sei mesi, nel rispetto delle pertinenti disposizioni normative che prevedono il perseguimento di altre finalità, come quelle di carattere amministrativo e contabile, nonché di controllo e di gestione del contenzioso.

Alla scadenza del previsto periodo i dati devono poi essere cancellati dai sistemi sia del gestore del circuito di intermediazione che da quelli dell'operatore bancario e gli stessi devono impartire analoghe indicazione ai soggetti nominati responsabili del trattamento.

4. L'estensione delle misure alle ipotesi di erogazione del servizio per la mobilità e il trasporto senza il ricorso al circuito di  intermediazione.

In alcuni casi, soprattutto laddove il fornitore di servizi per la mobilità e il trasporto possa usufruire di una propria struttura tecnologica che consenta la gestione di rilevanti quantitativi di titoli di viaggio digitali, l'operazione di acquisito può avvenire senza il ricorso ad un circuito di intermediazione e ad altri soggetti tecnologici.

In tal caso le misure di sicurezza previste e le ulteriori prescrizioni in termini di informativa e consenso rivolte al gestore del circuito che agisca come titolare del trattamento,  si devono intendere applicate al soggetto che oltre ai servizi per la mobilità e il trasporto offra concretamente anche quelli di registrazione al sito web, ovvero alla specifica applicazione per mobile,  di gestione dell'interfaccia tecnologica, nonché di erogazione diretta del titolo di viaggio digitale.

Quando l'operazione di registrazione collegata all'operazione di pagamento avviene attraverso un'apposita interfaccia web resa direttamente disponibile dall'operatore bancario, per quest'ultimo valgono le considerazioni fatte in precedenza e si applicano le misure richiamate, avuto riguardo al ruolo che questo soggetto svolge nell'ambito delle altre operazioni di mobile ticketing sopra descritte.

5. La notificazione del trattamento.

Laddove ne ricorrano i presupposti, i trattamenti effettuati nell'ambito delle operazioni di mobile ticketing dovranno essere notificati ai sensi dell'art. 37 del Codice.

6. La richiesta di verifica preliminare

Resta altresì inteso che per ulteriori, specifici, trattamenti ed eventuali misure ed accorgimenti, previsti nell'ambito delle operazioni di mobile ticketing che, rispetto a quanto individuato nel presente provvedimento possano presentare rischi specifici ai sensi dell'art 17 del Codice, sarà necessario presentare al Garante una richiesta di verifica preliminare, indicando nel dettaglio i trattamenti da effettuare, specificando le relative finalità nonché le tipologie di dati che si intenda utilizzare.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, prescrive a tutti i soggetti che effettuato trattamenti di dati personali nell'ambito delle operazioni di mobile ticketing, nel rispetto dei principi generali di liceità, pertinenza, non eccedenza, correttezza e buona fede di cui all'art. 11 del Codice:

A) l'adozione delle misure e degli accorgimenti individuati nel presente provvedimento e specificamente per l'acquisto di titoli di viaggio digitali tramite ricorso al credito telefonico:

1. al paragrafo 2, lettera b) con riguardo all'informativa e al consenso;

2. al paragrafo 2, lettera c) con riguardo alle misure di sicurezza;

3. al paragrafo 2, lettera d) con riguardo alla conservazione dei dati;

B) l'adozione delle misure e degli accorgimenti individuati nel presente provvedimento e specificamente per l'acquisto di titoli di viaggio digitali tramite ricorso alla carta di credito e ad un circuito di intermediazione:

1. al paragrafo 3, lettera b) con riguardo a tutte le prescrizioni ivi individuate e richiamate;

2.  al paragrafo 3, lettera c) con riguardo alla conservazione dei dati;

C) le prescrizioni sopra individuate devono intendersi rivolte anche a tutti i soggetti che si trovino ad operare nelle condizioni richiamate al paragrafo 4;

D) l'adozione delle misure e degli accorgimenti di cui ai precedenti punti entro e non oltre centoventi giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011 con ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, in particolare al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento, da presentarsi entro il termine di trenta giorni dalla data della sua comunicazione ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Si dispone la trasmissione di copia del presente provvedimento al Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,
 

fonte Garante Privacy

 
leggi limitazioni copyright - leggi il disclimer
 
 
       
     
TESTI NORMATIVI SERVIZI NEWS SHOP/DOWNLOAD CONTATTI
 
 
DISCLIMER
leggi il disclimer
 
COPYRIGHT
leggi limitazioni copyright
 
CREDITS
Credits