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PARERE SU UNO SCHEMA DI DECRETO IN MATERIA DI DOCUMENTI DI VIAGGIO PER APOLIDI, RIFUGIATI O STRANIERI, ADOTTATO AL FINE DI DARE ATTUAZIONE ALLE PERTINENTI DISPOSIZIONI DELLA NORMATIVA EUROPEA - 30 APRILE 2015

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; Vista la richiesta di parere del Ministero degli Affari Esteri; Visto l'art. 154, comma 4, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice"); Vista la documentazione in atti; Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici; PREMESSO 1. Il Ministero degli affari esteri (infra: MAE) ha richiesto il parere del Garante su uno schema di decreto in materia di documenti di viaggio per apolidi, rifugiati o stranieri, adottato al fine di dare attuazione alle pertinenti disposizioni della normativa europea (Regolamento (CE) n. 2252/2004 come modificato dal reg. n. 444/2009). Occorre infatti considerare che la predetta normativa detta particolari garanzie in punto di qualità e sicurezza nel trattamento dei dati, segnatamente biometrici, utilizzati per il rilascio dei passaporti, nonché di altri documenti ad essi assimilati, come appunto i documenti di viaggio relativi a persone apolidi, rifugiati o comunque stranieri. In particolare sono dettate norme per il trattamento dei dati biometrici (immagine del volto e impronte digitali) al fine di consentirne un utilizzo proporzionato e sicuro, anche in considerazione del fatto che tali dati sono inseriti nel microchip di cui è dotato il documento e possono essere utilizzati per finalità di verifica del buon funzionamento del processore e, soprattutto, di verifica dell'identità del titolare del documento. La materia è già stata disciplinata rispetto ai passaporti, con il decreto direttoriale del Ministero degli affari esteri 24 dicembre 2012, recante "specifiche tecniche di sicurezza del processo di emissione del passaporto elettronico" -adottato ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro degli affari esteri n. 303/014 del 23 giugno 2009- e sul cui schema il Garante ha reso a suo tempo parere favorevole (parere del 22 novembre 2012). RILEVATO 2. Lo schema di decreto –si legge nella relazione illustrativa- intende raggiungere un duplice obiettivo: adottare la nuova tipologia di documenti di viaggio per le suddette categorie di titolari; dettagliare i requisiti e le specifiche tecniche di tali documenti adeguandoli alla citata normativa europea ed alla legislazione italiana vigente. Il Regolamento (CE) 2252/2004 stabilisce infatti caratteristiche comuni di sicurezza per il rilascio, da parte degli Stati membri, di passaporti e altri titoli di viaggio aventi validità superiore ai 12 mesi ai cittadini dei Paesi terzi. Da questo punto di vista, lo schema di decreto reca disposizioni analoghe a quelle del citato d.m. 24 dicembre 2012 sui passaporti. Elemento essenziale del Regolamento (CE) 2252/2004 è l'introduzione di identificatori biometrici e, in particolare, l'inserimento dell'immagine del volto e delle impronte digitali nell'apposito supporto di memorizzazione preordinato al rilascio del titolo di viaggio. 3. In tale quadro, lo schema di decreto, all'articolo 1, descrive le caratteristiche essenziali dei nuovi documenti di viaggio a lettura ottico elettronica, nelle tre tipologie di documento di viaggio per apolidi, per rifugiati e per stranieri. In particolare sono individuate le caratteristiche del supporto fisico (dimensioni, composizione, copertina, carta, ecc.) con la precisazione che il nuovo documento di viaggio mantiene la versione del libretto a 32 pagine. L'immagine e i dati di personalizzazione del titolare ed il numero del documento di viaggio sono riportati in chiaro nella seconda pagina che, perciò, contiene: cognome; nome; cittadinanza; data di nascita; sesso; luogo di nascita; data di rilascio; data di scadenza; autorità e firma del titolare. Di più specifico interesse è poi l'articolo 2 dello schema il quale stabilisce che nel documento di viaggio (in particolare nella copertina) è inserito un microprocessore RF/ID di prossimità (chip), in conformità alla normativa internazionale in materia (direttiva ISO 14443, specifiche ICAO OS/LDS, con capacità minima di 80Kb e di durata di almeno 10 anni). Nel chip sono memorizzate, in formato interoperativo, l'immagine del volto e le impronte digitali del titolare. Nel chip sono altresì memorizzate le informazioni, già presenti sul supporto cartaceo, relative al documento di viaggio ed al titolare, nonché i codici informatici per la protezione ed inalterabilità dei dati e le informazioni necessarie per renderne possibile la lettura agli organi di controllo. Particolarmente importanti le previsioni riguardanti i dati biometrici. I dati biometrici contenuti nel chip potranno essere utilizzati solo al fine di verificare l'autenticità del documento e l'identità del titolare attraverso elementi comparativi direttamente disponibili, e solo nei casi previsti dalla legge. I dati biometrici raccolti ai fini del rilascio del documento di viaggio non possono essere conservati in banche di dati. RITENUTO 4. Lo schema di decreto reca disposizioni volte ad adottare la nuova tipologia di documenti di viaggio per stranieri, dettagliandone i requisiti e le specifiche tecniche, allo scopo di adeguarli alla citata normativa europea ed alla legislazione italiana vigente. Il decreto, inoltre, contiene alcune previsioni relative al trattamento dei dati, in particolare biometrici. Sotto il profilo della finalità del trattamento (art. 11, comma 1, lett. b), del Codice), si prevede, infatti, che i dati biometrici contenuti nel chip possano essere utilizzati solo al fine di verificare l'autenticità del documento e l'identità del titolare attraverso elementi comparativi direttamente disponibili, e solo nei casi previsti dalla legge. Inoltre, si stabilisce che i dati biometrici raccolti ai fini del rilascio del documento di viaggio non possono essere conservati in banche di dati. Tale previsione, oltre che opportuna, è coerente con la disposizione precedente, in quanto la finalità consentita (verifica dell'identità "in loco") non richiede evidentemente la registrazione delle informazioni in un archivio con il quale confrontare i dati secondo un rapporto di "uno a molti". Da questo punto di vista, non si riscontrano criticità nell'articolato, trattandosi di disposizioni – analoghe a quelle sul trattamento dei dati biometrici registrati in altri documenti elettronici, come il passaporto o il permesso di soggiorno- in linea con il quadro normativo europeo e con le disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati personali. 5. Lo schema non reca altre specifiche disposizioni sul trattamento dei dati, né individua espressamente i soggetti coinvolti nella procedura di produzione e rilascio dei documenti (cui si fa cenno, sommariamente, nella relazione illustrativa). Sotto questo profilo, quindi, si richiama l'attenzione delle Amministrazioni coinvolte sull'esigenza che sia data applicazione alle disposizioni del decreto nel pieno rispetto delle garanzie previste, per l'interessato ("titolare" del documento), in materia di protezione dei dati personali e in particolare dal Codice. Così ad esempio, gli organi incaricati istituzionalmente della raccolta dei dati, dovranno utilizzare i dati biometrici per il tempo strettamente necessario alla produzione e al rilascio del documento, conservandoli quindi solo temporaneamente e cancellandoli al termine della procedura (art. 11, comma 1, lett. e), del Codice). Come pure, dovranno essere adottate, secondo le rispettive linee di responsabilità previste per il titolare del trattamento dei dati o, se designato, per il responsabile del trattamento (artt. 28 e 29 del Codice) idonee misure di sicurezza volte a scongiurare il rischio di accessi non autorizzati ai dati, biometrici in particolare, o di distruzione o perdita, o comunque di un loro utilizzo non conforme ala finalità della raccolta o comunque illecito (art. 31 e ss. del Codice). IL GARANTE esprime parere favorevole sullo schema di decreto in materia di documenti di viaggio per apolidi, rifugiati o stranieri, adottato in attuazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 2252/2004 come modificato dal reg. n. 444/2009. Roma, 30 aprile 2015 IL PRESIDENTE Soro IL RELATORE Bianchi Clerici IL SEGRETARIO GENERALE Busia FONTE GARANTE PRIVACY

 
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