Registro dei provvedimenti
n. 543 del 15 ottobre 2015
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA  riunione odierna, alla presenza della dott.ssa Augusta Iannini,  vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna  Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario  generale;
VISTO  il ricorso, presentato al Garante in data 28 maggio 2015 nei confronti  della Commissione Nazionale per le società e la Borsa- CONSOB (di  seguito Consob), con cui XY, rappresentato e difeso dall'avv. Federico  Vincenzi, in relazione alla pubblicazione nel Bollettino dell'ente e in  apposita sezione del sito internet della Consob del provvedimento di  radiazione dell'interessato dall'albo unico dei promotori finanziari  emesso il 9 aprile 2014, rinvenibile sul web (tra i primi risultati)  tramite i comuni motori di ricerca inserendo il nome e cognome, ha  sostenuto che Consob avrebbe effettuato un trattamento illecito dei dati  personali che lo riguardano; ciò, in quanto attraverso la narrazione  dei fatti  a lui ascritti  e la motivata valutazione degli stessi, oltre  all'illecita diffusione di dati giudiziari, Consob effettuerebbe, in  violazione dell'art. 11  d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in  materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice), un  trattamento di dati eccedenti rispetto alle finalità della pubblicazione  il cui scopo consisterebbe, a parere del ricorrente, nell'informare i  terzi della sanzione adottata a carico dell'interessato impedendo che  quest'ultimo continui ad esercitare l'attività, ove inibito, e non  nell'esporre il medesimo "alla gogna dettata da un desiderio punitivo,  in una prospettiva puramente retributiva dell'ente che pubblica il  provvedimento"; alla luce di tali considerazioni, il ricorrente,  sottolineando anche il grave danno reputazionale attualmente subito per  effetto di tale pubblicazione che gli impedirebbe lo svolgimento di  qualsiasi altra attività lavorativa, ha chiesto che la delibera  sanzionatoria in questione venga pubblicata on-line in forma di estratto  che rechi solo gli elementi essenziali della decisione, vale a dire le  generalità del ricorrente, il dispositivo e "una indicazione succinta e  il più possibile astratta dei fatti" contestati allo stesso, secondo un  esempio di modifica fornito dallo stesso; il ricorrente ha inoltre  chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il  procedimento;
VISTI  gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 4 giugno  2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 comma 1 del  Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste  dell'interessato, il verbale dell'audizione svoltasi presso gli uffici  del Garante in data 18 giugno 2015, nonché la nota del 24 luglio 2015  con cui è stata disposta, ai sensi dell'art. 149 comma 7 , la proroga  del termine per la decisione sul ricorso;
VISTE  le note del 15 e 16 giugno 2015 con le quali la resistente,  richiamandosi a quanto già comunicato in data 20 gennaio 2015 e 20  aprile 2015  al ricorrente, ha ricostruito il quadro normativo e  regolamentare concernente la pubblicazione delle proprie delibere  (art.  3 d.lgs. n. 58/98 e art. 23 del Regolamento di Organizzazione e  Funzionamento della Consob approvato con delibera n. 8674 del 17  novembre 1994 e successive modificazioni) che legittima la divulgazione  tramite il sito internet istituzionale dei provvedimenti adottati in  conformità con quanto previsto dagli art. 18 comma 2 e 19 comma 3 del  Codice in materia di protezione dei dati personali  ed ha evidenziato,  con particolare riguardo  ai provvedimenti aventi contenuto  sanzionatorio, come l'art. 195 del citato decreto legislativo n. 58 /98  preveda al comma 3 che "il provvedimento di applicazione delle sanzioni è  pubblicato per estratto nel Bollettino della Banca d'Italia o della  Consob"; in relazione poi alla pretesa illecita diffusione di dati  giudiziari contestata dal ricorrente, Consob ha sottolineato come la  delibera oggetto di ricorso non riporti alcun dato che possa essere  ritenuto "dato giudiziario" secondo la definizione contenuta all'art. 4  comma 1 lett. e) del Codice, non contenendo alcun riferimento a  procedimenti penali o a provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria  penale nei confronti del ricorrente o all'eventuale status di indagato o  imputato del medesimo ed evidenziando inoltre che i fatti ascritti al  ricorrente, riportati nella delibera senza alcuna "connotazione di tipo  penalistico", sono stati valutati dalla Consob "esclusivamente sul piano  della loro idoneità ad integrare la violazione di regole di  comportamento rilevanti sul piano amministrativo (…), a prescindere ed  indipendentemente dalla possibilità che tali condotte vengano valutate  in sede penale come ipotesi di reato"; inoltre, Consob, nel premettere  di aver già provveduto a pubblicare "per estratto", la delibera  sanzionatoria a carico dell'interessato, come prescritto dal citato art.  195 comma 3 d.lgs. n. 58/1998, -essendo stati omessi i nomi di soggetti  terzi (ad esempio, clienti del promotore) e l'indirizzo del  ricorrente-, ha anche sostenuto come non possa essere considerato  "estratto" "il documento che, nel compendiare il contenuto di un atto  sanzionatorio, non reca la descrizione delle condotte illecite accertate  e delle motivazioni sottese al giudizio di antigiuridicità dei medesimi  fatti"; ciò, in quanto, ad avviso di Consob, la scelta delle parti da  estrarre ai fini della pubblicazione delle delibere sanzionatorie è  frutto di una valutazione discrezionale da effettuarsi ai fini "della  migliore realizzazione degli scopi propri di tale forma di pubblicità"  che ha come funzione, oltre a quella di accentuare il carattere  afflittivo della sanzione applicata, una funzione di carattere  prettamente informativo, "in coerenza con le finalità proprie della  vigilanza sugli operatori del mercato attribuita dall'ordinamento alla  Consob", di talché la comunità finanziaria ed il pubblico dei  risparmiatori possano acquisire "utili informazioni in ordine al  giudizio dell'Autorità di vigilanza sulla liceità o meno di determinati  comportamenti o prassi operative, con conseguente incremento della  capacità di qualificare correttamente i fenomeni che si sviluppano nel  mercato mobiliare e prevenire fenomeni illeciti"; infine, Consob ha  sottolineato che il ricorrente non si è avvalso, sia nell'immediatezza  della notificazione della delibera, prima della pubblicazione, né  successivamente nel corso del giudizio di impugnazione dinanzi alla  Corte d'Appello di Milano, della facoltà, espressamente prevista dal  citato art. 195 comma 3 d.lgs. n. 58/98, che consente all'interessato di  chiedere l'esclusione (in tutto o in parte) della pubblicazione della  delibera, qualora ne derivi un danno sproporzionato alle parti;
VISTA  la memoria del 9 settembre 2015 con la quale il ricorrente ha sostenuto  che Consob nel riportare i fatti a lui ascritti  nella delibera  sanzionatoria in questione, in quanto fatti di rilievo penale oltreché  procedibili d'ufficio, avrebbe diffuso dati giudiziari  idonei a  rivelare la qualità di indagato (che infatti il ricorrente riveste nel  procedimento penale n. .. pendente presso la Procura della Repubblica di  Brescia) precisando poi che trattasi di fatti non ancora "certi" posto  che  devono essere ancora accertati dal giudice penale; infine, il  ricorrente ha sostenuto che se lo scopo della pubblicazione nel caso di  specie è quello di consentire ai terzi di venire a conoscenza della sua  radiazione dall'albo dei promotori, allora tale scopo verrebbe raggiunto  anche mediante la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio in  forma ridotta secondo la proposta di riduzione fornita dal ricorrente;
VISTA  la memoria del 18 settembre 2015 con la quale la resistente ha ribadito  che le condotte ascritte al ricorrente sono state valutate  esclusivamente ai fini della sussistenza della responsabilità  amministrativa del medesimo, responsabilità che, ove accertata, non  comporta necessariamente una incriminazione per i medesimi fatti da  parte dell'autorità giudiziaria penale; del resto, nel caso di specie,  le stesse "violazioni delle regole di settore la cui violazione è stata  accertata dalla Consob" (art. 107 comma 1 e 108 comma 4 del Regolamento  Intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007),  "non presentano ictu oculi profili di sovrapposizione o coincidenza con  le fattispecie penali per le quali il promotore XY riferisce di essere  sottoposto ad indagini, riguardanti violazione della normativa  antiriciclaggio, abusivismo finanziario e truffa, nonché reati  informatici"; infine, la resistente ha confermato che i fatti ascritti  al ricorrente e valutati da Consob ai fini dell'adozione della delibera  sanzionatoria in questione sono senza dubbio "fatti certi" essendo  divenuto definitivo, in quanto non impugnato dinanzi alla Corte di  Cassazione, il decreto di rigetto dell'opposizione proposta dal  ricorrente avverso il provvedimento di radiazione emesso dalla Consob;  infine, la resistente ha ribadito che la funzione di pubblicità assolta  dal citato art. 195 (d.lgs. n. 58/98 ) non ha natura semplicemente  "notiziale" circa l'esistenza di provvedimenti ostativi all'esercizio  dell'attività di promotore finanziario, posto che tale funzione risulta  già svolta dall'art. 97 del citato Regolamento Intermediari;
RILEVATO  che il trattamento dei dati personali del ricorrente svolto da Consob  attraverso la pubblicazione della delibera sanzionatoria in questione  sul proprio sito internet istituzionale è effettuato in modo non  illecito;
RILEVATO  che tale trattamento consistente nella diffusione di dati personali  trova il proprio fondamento negli art. 18 comma 2 e 19 comma 3 del  Codice e, come ampiamente dedotto dalla resistente, non ha ad oggetto  dati giudiziari secondo la definizione prevista dall'art. 4 comma 1  lett. e) del Codice;
RILEVATO  che le disposizioni normative e regolamentari relative alla  pubblicazione delle decisioni della Consob richiamate dalla resistente  rendono lecita la correlativa diffusione dei dati personali nelle stesse  contenuti; rilevato, in particolare, che, con riferimento ai  provvedimenti aventi contenuto sanzionatorio, la cui pubblicazione, ai  sensi dell'art. 195 d.lgs. n. 58/98, è prevista "per estratto", la  resistente ha fornito elementi idonei a far ritenere pertinenti e non  eccedenti i dati trattati e diffusi attraverso la pubblicazione on-line  della delibera in questione, anche in relazione alla descrizione delle  condotte e delle violazioni commesse dal ricorrente, nonché dei motivi  che ne hanno giustificato la sanzione della radiazione dall'albo unico  dei promotori finanziari; ciò, tenuto conto della finalità, anche di  carattere informativo, della pubblicazione dei provvedimenti  sanzionatori della Consob, assolvendo, in coerenza con gli scopi propri  della vigilanza sugli operatori del mercato attribuita dall'ordinamento  alla Consob, alla funzione di incrementare il grado di consapevolezza  della comunità finanziaria e dei risparmiatori in ordine alla illiceità  di determinati comportamenti;
RILEVATO  infine che, come dedotto dalla stessa resistente nel corso  dell'istruttoria, i provvedimenti aventi contenuto sanzionatorio  adottati dalla Consob sono rinvenibili tramite i comuni motori di  ricerca esterni al sito istituzionale per la durata di tre anni dalla  loro pubblicazione, dopodiché gli stessi rimangono accessibili solo sul  sito internet della stessa; 
RITENUTO pertanto che alla luce delle considerazioni sopra esposte il ricorso deve essere dichiarato infondato;
RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;
VISTA la documentazione in atti;
VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;
VISTE  le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi  dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
a) dichiara il ricorso infondato;
b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.
Ai  sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso  il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità  giudiziaria , con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo  ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il  termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento  stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
Roma, 15 ottobre 2015
IL PRESIDENTE
Iannini
IL RELATORE
Iannini
IL SEGRETARIO GENERALE
Busia