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apri versione stampabile documento aggiornato il 21/02/2004 15:11:30

TITOLO III SANZIONI CAPO I VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE ART. 163

 

(Omessa o incompleta notificazione) 1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla notificazione ai sensi degli articoli 37 e 38, ovvero indica in essa notizie incomplete, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro e con la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell’ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento che la applica.

 
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