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PROVVEDIMENTO DEL 21 APRILE 2016

 

Registro dei provvedimenti
n. 187 del 21 aprile 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 7 gennaio 2016 da XY, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Pruiti Ciariello e Andrea Caristi, nei confronti della società Editoriale Il Fatto S.p.A., quale editore della testata giornalistica "IlFattoQuotidiano.it", con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, "Codice"), ha chiesto:

- di adottare ogni misura tecnicamente idonea ad evitare che le proprie generalità, in relazione all'articolo pubblicato nell'edizione on-line della testata giornalistica all'URL: http://..., sia rinvenibile direttamente attraverso l'utilizzo dei comuni motori di ricerca esterni al sito internet;

- la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente, nel rappresentare che all'indirizzo URL sopra indicato "è liberamente consultabile l'articolo intitolato "KW" pubblicato in data 18.2.2015", ha precisato:

- che il suddetto articolo, pubblicato in data recente, "contiene notizie afferenti ad una vicenda che ha riguardato l'odierno ricorrente tra il 2005 ed il 2009, pertanto particolarmente risalente nel tempo […] ed infatti nel corpo dell'articolo non si rinviene alcuna informazione che attualizzi la notizia";

- di non essere un personaggio pubblico, ma un semplice imprenditore, e che quindi la perdurante disponibilità on-line dei predetti articoli arreca un danno alla sua reputazione personale e professionale;

- che la vicenda che lo ha coinvolto "non è perfettamente aderente al tenore dell'informazione resa nell'articolo oggetto del presente ricorso ed inoltre afferisce ad una vicenda territoriale particolarmente circoscritta che non ha suscitato particolare interesse nell'opinione pubblica";

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 22 gennaio 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonché la nota datata 8 marzo 2016 con cui è stata disposta ai sensi dell'art. 149, comma 7, del medesimo Codice la proroga del termine per la decisione sul ricorso; 

VISTI i riscontri del 2 febbraio e 18 marzo 2016 con i quali la società Editoriale il fatto S.p.A ha rappresentato di non ritenere meritevoli di accoglimento le richieste avanzate dall'interessato in quanto "l'articolo non riattualizza affatto vicende superate e non più attuali, avendo invece ad oggetto gli sviluppi di quelle vicende e, in particolare, la richiesta di rinvio a giudizio di un certo numero di soggetti, fra cui il ricorrente", pertanto si è trattato dell'aggiornamento di una notizia "a suo tempo consistita nell'avvio delle indagini […] ed oggi evolutasi con la richiesta di rinvio a giudizio";

VISTE le note del 1° marzo e 6 aprile 2016 con le quali il ricorrente si oppone a quanto affermato dalla società resistente rilevando che in mancanza di un supporto documentale e/o di una prova idonea è contestabile la stessa pendenza del giudizio e ribadisce che "stante il lungo lasso di tempo intercorso è suo interesse ottenere la deindicizzazione dell'articolo non più attuale e privo di interesse pubblico;

RILEVATO che, in ordine allo specifico trattamento di dati oggetto del ricorso, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per finalità giornalistiche o ad esse equiparate, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e ss. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice, nonché "Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati nell'esercizio dell'attività giornalistica", pubblicato in G. U. 3 agosto 1998, n. 179, Allegato A.1, doc. web n.  1556386);

CONSIDERATO, pertanto, che il trattamento effettuato dal titolare del trattamento non risulta di per sé illecito essendo riferito a fatti rispetto ai quali può ritenersi ancora sussistente l'interesse pubblico alla conoscibilità della notizia in quanto, pur traendo origine da una vicenda risalente nel tempo, i successivi sviluppi processuali –  oggetto peraltro di articoli di recente pubblicazione rinvenibili su altre testate online – ne hanno rinnovato l'attualità;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto esposto, che il ricorso deve essere dichiarato infondato;

RILEVATO tuttavia che il ricorrente, qualora la vicenda si sia conclusa in senso favorevole al medesimo (circostanza della quale tuttavia non si è avuta evidenza nel corso del procedimento), potrà, se ritiene, esercitare nei confronti dell'editore il diritto di aggiornamento/integrazione dei dati che lo riguardano contenuti nell'articolo in contestazione, allegando idonea documentazione atta a comprovare quanto affermato;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del  procedimento, in ragione della dichiarata infondatezza del ricorso; 

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara il ricorso infondato;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. del n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 21 aprile 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

 


 

 
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