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Italiano

apri versione stampabile documento aggiornato il 07/09/2015 09:36:40

PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE RELATIVO ALLE MODALITÀ DI TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE SPESE SANITARIE AL SISTEMA TS DA RENDERE DISPONIBILI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE AI FINI DELL'ELABORAZIONE DELLA DICHIARA

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, (di seguito Codice);

Visto il comma 3 dell'art. 3 del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175 recante "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata", il quale prevede che, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell'Agenzia delle entrate, le ASL, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e i policlinici universitari, le farmacie pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa e gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari, nonché gli iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri inviino al Sistema Tessera Sanitaria (di seguito Sistema TS), secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, i dati relativi alle prestazioni erogate, ad esclusione di quelle previste dal comma 2 del medesimo art. 3, ai fini della loro messa a disposizione dell'Agenzia delle Entrate;

Vista la richiesta di parere del 20 luglio 2015, prot. n. 58473 del Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito Mef) sullo schema di decreto con il quale vengono definite le modalità di trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie al Sistema TS, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi del richiamato art. 3, comma 3 del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175;

Visto lo schema di decreto in esame, nel quale sono individuate, in particolare, le modalità per:

• la trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie inviati dai soggetti sopra richiamati al Sistema TS;

• l'opposizione da parte dell'assistito alla trasmissione dei suddetti dati;

• il trattamento dei medesimi da parte del Sistema TS;

• la messa a disposizione dei dati all'Agenzia delle entrate;

Visto il disciplinare tecnico - allegato A al predetto schema di decreto - riguardante la trasmissione di dati delle spese sanitarie al Sistema TS da parte dei soggetti previsti dall'art. 3, comma 3 del d.lgs n. 175/2014;

Visto il disciplinare tecnico - allegato B al medesimo schema di decreto - riguardante il trattamento dei dati da rendere disponibili all'Agenzia dell'entrate da parte del Sistema TS;

Considerato che lo schema di decreto in esame è coordinato con lo schema di provvedimento attuativo dell'art. 3, comma 5 del d.lgs. n. 175/2014 predisposto dall'Agenzia dell'entrate sul quale l'Autorità esprime in data odierna il proprio parere;

Visto, in particolare, che il predetto schema individua le modalità per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese sanitarie oggetto di agevolazioni fiscali e che il servizio di trasmissione di tali dati è effettuato da parte delle strutture sanitarie -indicate al richiamato art. 3, comma 3- per il tramite del Sistema TS;

Visto il comma 3 dell'art.3 del d.lgs. n. 175/2014 secondo cui le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica dei dati devono essere rese disponibili sul sito Internet del Sistema TS;

Considerato che il Dipartimento della Ragioneria dello Stato ha valutato, congiuntamente all'Ufficio Legislativo – Finanze del Mef e all'Ufficio del Garante, in ordine all'opportunità che le suddette specifiche tecniche siano adottate con decreto direttoriale da parte dello stesso Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Mef;

Rilevato che il predetto schema tiene conto degli approfondimenti condotti dall'Ufficio del Garante nei numerosi incontri con i rappresentanti del Mef, dell'Agenzia delle entrate del Ministero della salute e della società Sogei S.p.a., volti ad assicurare il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, nonché della dignità degli stessi, relativi, in particolare:

• -all'introduzione di misure idonee ad assicurare il rispetto della volontà dell'interessato ultrasedicenne in merito alla trasmissione dei dati al Sistema TS ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, sia con riferimento alla spesa farmaceutica, che specialistica;

• alle modalità con le quali l'interessato manifesta l'opposizione -nel caso di acquisto di farmaci e altri prodotti/servizi detraibili- non comunicando al farmacista il proprio codice fiscale all'atto dell'emissione dello scontrino fiscale -nel caso di prestazioni sanitarie- esprimendo verbalmente alla struttura sanitaria la propria opposizione alla trasmissione del dato di spesa al Sistema TS, ovvero accedendo al Sistema TS, dal 1° al 28 febbraio dell'anno successivo al periodo di imposta di riferimento, selezionando le voci di spesa per le quali si intende manifestare la suddetta opposizione, ciò anche con riferimento ai beni e alle prestazioni erogate dietro presentazione di ricetta a carico del Servizio sanitario nazionale;

• alle modalità con le quali l'interessato può manifestare la predetta opposizione con riferimento alle spese sanitarie sostenute nell'anno 2015 – dichiarazione dei redditi 2016 (regime transitorio)- consistenti nella possibilità di accedere al Sistema TS, dal 1° al 28 febbraio 2016, selezionando le voci di spesa per le quali si intende manifestare l'opposizione e nelle altre modalità individuate nel citato schema di provvedimento dell'Agenzia dell'entrate in materia;

• alla cancellazione, senza ritardo, dagli archivi del Sistema TS dei dati di spesa per i quali l'interessato ha manifestato l'opposizione;

• alla riduzione delle informazioni trasmesse al Sistema TS e all'aggregazione delle voci relative alle tipologie di spesa sostenute dagli interessati, sia in fase di invio da parte degli operatori sanitari, sia di elaborazione da parte del Sistema TS ai fini della messa a disposizione dei dati all'Agenzia delle entrate. Ciò ha comportato la riduzione al minimo del trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati in ossequio ai principi di necessità e indispensabilità previsti dal Codice;

• alle misure necessarie ad assicurare il corretto trattamento dei dati personali, anche idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati, da parte delle associazioni di categoria, in relazione sia alla loro necessaria designazione a responsabili del trattamento da parte dei medici e delle strutture sanitarie (art. 29 del Codice), sia alla necessaria previa abilitazione di tali soggetti ai fini dell'invio telematico dei dati che viene disposta dal Mef;

• alla cancellazione dei dati relativi agli interessati che non rientrano nella platea dei contribuenti interessati dalla dichiarazione precompilata;

• al numero di soggetti abilitati ad accedere ai dati personali trattati dal Sistema TS e alle cautele introdotte per limitare gli accessi massivi sui dati predetti;

Considerata la fase di prima applicazione di tale normativa, si ritiene, necessario riservarsi di svolgere eventuali ulteriori valutazioni di competenza in relazione all'idoneità delle misure di sicurezza nelle modalità di trasmissione dei dati a seguito dell'avvio della raccolta presso le strutture sanitarie e delle cautele individuate, al fine di rendere effettivo il rispetto della volontà dell'interessato nell'invio dei dati;

Tenuto conto di quanto indicato dai rappresentanti del Mef nel corso predetti incontri e di quanto indicato nell'allegato B allo schema di decreto in esame si intende che:

• le garanzie di inintellegibilità del codice fiscale del contribuente previste nel flusso di dati verso il Sistema TS siano estese anche al flusso intercorrente tra il Mef e l'Agenzia delle entrate;

• i dati relativi agli interessati che non rientrano nella platea dei contribuenti interessati dalla dichiarazione precompilata saranno cancellati entro il mese di novembre dell'anno successivo al periodo di riferimento;

Considerato che l'Autorità, all'esito del completamento del regime transitorio, nel primo anno di applicazione delle modalità tecniche per consentire l'accesso alle dichiarazioni precompilate rese disponibili in via telematica, in attuazione del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, si riserva di verificare, anche sulla base delle informazioni che saranno fornite dal Mef e dall'Agenzia delle entrate, l'adeguatezza delle misure, anche tecniche, oggetto del presente parere e di valutare, altresì, il piano operativo di implementazione che l'Agenzia delle entrate ha comunicato di volere avviare, nell'ambito di un tavolo di confronto con gli intermediari, per rafforzare ulteriormente le misure di sicurezza del canale utilizzato per l'accesso alle dichiarazioni precompilate;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIO' PREMESSO, IL GARANTE:

ai sensi degli artt. 154, comma 4, del Codice, esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze relativo alle modalità di trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema TS da rendere disponibili all'Agenzia delle entrate ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata in attuazione delle disposizioni contenute nel d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175.

Roma, 30 luglio 2015

IL PRESIDENTE
SORO

IL RELATORE
SORO

IL SEGRETARIO GENERALE
BUSIA

FONTE GARANTE PRIVACY

 
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