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apri versione stampabile documento aggiornato il 21/02/2004 14:36:09

CAPO IV FINALITA’ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO ART. 71

 

(Attività sanzionatorie e di tutela) 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità: a) di applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative e ricorsi; b) volte a far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria, anche da parte di un terzo, anche ai sensi dell’articolo 391-quater del codice di procedura penale, o direttamente connesse alla riparazione di un errore giudiziario o in caso di violazione del termine ragionevole del processo o di un'ingiusta restrizione della libertà personale. 2. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se il diritto da far valere o difendere, di cui alla lettera b) del comma 1, è di rango almeno pari a quello dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

 
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