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DOMANDA Buongiorno, avrei bisogno di un chiarimento. L'art. 34 del D.Lgs 196/03 dice che chiunque tratta DATI PERSONALI con strumenti elettronici deve, tra le altre misure adottare il DPSS, mentre l'art. 19 dell'Allegato B si riferisce solo a chi tratta dati SENSIBILI e GIUDIZIARI. Ma allora le ditte che trattano dati comuni di clienti e fornitori devono redigere il DPSS oppure no? Un Allegato può contrastare una legge? In questo caso di contrasto tra legge e Allegato non si dovrebbe seguire il testo della legge e quindi quasi tutte le ditte trattando dati comuni con Pc dovrebbero redigere il DPSS. Grazie

Risponde lo studio Associazione Nazionale Garanzia della Privacy
Avvocato
Gabriele Faggioli 

[vai a scheda del legale]

RISPOSTA Il Garante nel provvedimento del 22 marzo 2004 ha specificato che: "In base al nuovo Codice, la misura minima del DPS deve essere ora adottata dal titolare di un trattamento di dati sensibili o giudiziari effettuato con strumenti elettronici, attraverso l’organo, ufficio o persona fisica a ciò legittimata in base all’ordinamento aziendale".

 

 
 
       
     
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