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DOMANDA Gentile Avvocato, il d.lgs. del 30 giugno 2003 n. 196 all'art. 1 riporta che: "Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano". A questo punto mi chiedevo, l'informativa deve essere data solo ai clienti o anche ai propri fornitori? In ultimo vorrei sapere una cosa, molte aziende che conosco ancora non si sono messe a norma sulla privacy; il DPS entro il 31/12/05 probabilmente riusciranno a redigerlo, ma gli interventi fisici sui locali e sui terminali è cosa praticamente impossibile, cosa consiglia di fare. La ringrazio per la sua gentile risposta.

Risponde lo studio Associazione Nazionale Garanzia della Privacy
Avvocato
Gabriele Faggioli 

[vai a scheda del legale]

RISPOSTA Ai sensi dell’articolo 13 D.lgs 196/03 l’informativa privacy deve essere resa all’interessato presso la quale sono raccolti i dati personali. L’interessato può essere una persona fisica o una persona giuridica, pertanto l’informativa deve essere resa ai clienti, fornitori, dipendenti e a qualsiasi altro interessato presso la quale sono raccolti i dati personali. In data 22/12/2005 il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge che ha prorogato il termine previsto per l’adozione del documento programmatico sulla sicurezza e delle misure di sicurezza di cui all’allegato B al Dlgs 196/03 al 31/03/2006. Il decreto legge ha inoltre prorogato al 30/06/2006 il termine per l’adozione delle misure di sicurezza e del Dps per le aziende che per obiettive ragioni tecniche non sono in grado di applicarle in tutto o in parte. Le ricordo che in questo caso è necessario redigere un documento con data certa descrittivo delle suddette ragioni tecniche da conservarsi presso la propria struttura.

 

 
 
       
     
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